Legge regionale sport invernali - arva, pala, sonda

ATTENZIONE!!! - ULTIME NOTIZIE - NORMA SOSPESA E RINVIATA!!!

Con la Legge regionale 30 del 4 dicembre 2009 - art. 29, la Regione Piemonte ha rinviato l'applicazione delle norme sull'uso di Arva Sonda e Pala e delle sanzioni relative fino al 31 dicembre 2010

Resta però l'obbligo di porre, come sempre, la massima attenzione
nella pratica di sport su terreno innevato!!.

Vi avviseremo tempestivamente degli ulteriori sviluppi.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

testo art. 29 Legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009 (legge di modifica)

testo integrale art.44 Legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009

testo integrale Legge regionale n. 7 del 12 marzo 2009

testo integrale Legge regionale n. 2 - 26 gennaio 2009

Stralcio della legge e delle sue integrazioni e modifiche successive.....


Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate,
anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e
comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le
infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse,
abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie
articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri
eventuali sport da neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di
cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti
tipologie:
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f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile
attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente
accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

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4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto
assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli
impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi
mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è
esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.
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Art. 30. (Sci fuori pista)
1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono
verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi
individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso

2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.

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Capo V.
Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci
Art. 32.
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9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa
autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi
ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi
meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la
agevole circolazione.
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11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore
della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in
mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve
comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli
sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando
altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione
delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni
del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
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Capo VII.
Disposizioni sanzionatorie

Art. 35. (Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
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i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;
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5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all' articolo 16 della l. 689/1981.
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art. 49 (disposizioni transitorie)

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2 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010.

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